di Saverio Prota
Il Ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, viene utilizzato spontaneamente dal contribuente che voglia mettersi in regola con il Fisco, senza incorrere in pesanti interessi o multe, a patto che la violazione non sia stata già constatata e notificata a chi l’ha commessa, non siano iniziati accessi o verifiche o altre attività di accertamento già comunicate al contribuente
Il predetto D.Lgs. n.472/97 fu novellato dal Decreto Legge anticrisi n. 185/2008, con la riduzione delle sanzioni proprio per incentivare il ravvedimento operoso.
Nel corso del tempo tale opportunità si è evoluta verso una sempre maggiore possibilità per il contribuente di sanare, spontaneamente, le violazioni commesse pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria ed evitando così anche l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Dal 06 luglio 2011 è operativo, inoltre, l’innovativo “Ravvedimento operoso sprint”, anche se limitato solo ad un periodo di 15 giorni, così come vedremo nella successivamente.
COSA SI PUO PAGARE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il “Ravvedimento operoso” è ammesso per:
1) Iva;
2) Irap;
3) Irpef;
4) tributi locali (come ICI) omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute;
5) omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;
6) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività;
7) imposta di registro;
8) imposta vidimazione libri sociali;
9) imposta ipotecaria e catastale.
Non rientrano nel ravvedimento operoso i versamenti dovuti ad istituti di Previdenza Sociale Inps e Inail.
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