• giovedì , 21 Novembre 2024

Esami per alunni stranieri con BES

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’esonero dalle prove relative alla seconda lingua comunitaria per gli alunni stranieri con BES ( Bisogni Educativi Speciali), ammessi a sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Orbene, la soluzione del quesito è contenuta nei capoversi della Circolare ministeriale prot. n. 3587 del 3 giugno 2014, che si trascrivono di seguito:

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.

        La Commissione – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

       In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

        L’ultimo comma del trascritto stralcio della predetta circolare ministeriale fa dare risposta negativa al quesito, nel senso che non consente ai candidati con certificazione di BES d’essere dispensati dalle prove della seconda lingua comunitaria, cui sono sottoposti gli altri studenti assegnati alla commissione d’esame.

        L’autore del quesito ha espresso l’avviso che, secondo la C.M. n. 48 del 2012, sembrerebbe che possano essere completamente esonerati dall’esame.

Il parere, però, non appare fondato, perché la predetta circolare ministeriale limita le sue indicazioni prescrittive esclusivamente ai casi di alunni che presentino certificazioni di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e non parla mai degli studenti nei cui riguardi siano stati rilevati BES (Bisogni Educativi Speciali).

Il problema, pertanto, potrà essere risolto dalla commissione d’esame individuando per questi studenti stranieri con BES strumenti compensativi, che sostituiscano il tipo di accertamento che è stato previsto per la verifica degli apprendimenti nella seconda lingua comunitaria, programmati per gli altri studenti assegnati alla commissione.

Ad ogni buon fine, si può dire che gli strumenti compensativi sono modalità che consentono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici  compromessi dal disturbo specifico, proprio come un paio di occhiali permette al miope di leggere ciò che è scritto sulla lavagna.

       La precisazione contenuta nel quesito, nell’ultimo anno (gli alunni stranieri con BES) non hanno frequentato le lezioni e non sono stati valutati in spagnolo (seconda lingua comunitaria), aggrava irreparabilmente il problema, perché  nessuna norma ordinamentale esonera gli studenti con BES dall’obbligo di seguire l’insegnamento della seconda lingua comunitaria, seppure con gli apporti di natura compensativa.

Leave A Comment