di Marco Graziuso
Non poteva mancare in un momento come questo, caratterizzato dal susseguirsi di numerose e complesse disposizioni normative in materia di pubblicazione e diffusione di dati personali, un inter- vento del Garante mirato a individuare un quadro organico e unitario di garanzie sulla tematica così rilevante per ogni Amministrazione pubblica, ormai obbligata a risultare sempre più trasparente e accessibile.
Con Deliberazione n. 243 del 15.05.2014, infatti, il Garante ha emanato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati,che sostiuiscono di fatto le precedenti del 2 marzo 2011.
Da sottolineare subito, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, la distinzione tra le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza e quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse, come la cosiddetta pubblicità legale.
In particolare, gli obblighi di pubblicazione on line di dati per finalità di trasparenza sono quelli indicati nel noto D.Lgs. n.33/2013. Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità on line di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è finalizzata a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza.
Per le scuole, si pensi alle delibere del Consiglio di istituto o ai provvedimenti di individuazione delle supplenze che, solo una volta pubblicati on line sull’apposito albo, potranno esplicare la loro efficacia e validità.
In ogni caso, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione on line di dati, informazioni e documenti comporti un trattamento di dati personali, il Garante afferma che dovranno essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Nel ribadire il concetto di trasparenza voluto e perseguito dal legislatore, il Garante richiama l’attenzione proprio sul fatto che le informazioni e i dati che vanno obbligatoriamente pubblicati all’albo on line non devono essere necessariamente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento