• martedì , 16 Luglio 2024

Visite didattiche del Dirigente scolastico

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un docente di scuola secondaria di primo grado, riguarda la legittimità delle visite didattiche del Dirigente scolastico alle classi.

 

Più che alla specifica risposta alla sua domanda, l’autore del quesito è interessato a conoscere quali siano le norme giuridiche che suggeriranno la risposta al quesito.

La specificazione forse  non sarebbe stata necessaria, perché i lettori di questa rubrica sanno bene che il suo redattore si è sempre astenuto dal dare risposte dogmatiche e meramente assertive, ma ha sempre cercato di documentare le conclusioni analizzando in modi rigorosamente conseguenziali le connessioni esistenti fra le diverse disposizioni che regolano la materia oggetto del quesito.

Nel caso che ci è stato sottoposto, è necessario riferirsi all’art.25 del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001, successivamente integrato, in cui si legge che il Dirigente scolastico deve ritenersi responsabile  dei  risultati delle azioni proprie della sua funzione e, in particolare, della  gestione  delle  risorse, personali, oltre che strumentali. Più analiticamente: al Dirigente  spettano autonomi poteri di direzione, di  coordinamento e di valorizzazione  delle risorse umane, che devono essere gestite con criteri di efficienza e  di  efficacia formative.  Il comma 3° dello stesso art. 25 aggiunge che il Dirigente scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualità  dei processi formativi  anche per  l’attuazione  del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.

Va citato anche l’art. 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area V della dirigenza scolastica, nel cui comma 2 si legge testualmente: Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Infine, nella lettera f) del comma 4 dell’art.14 si legge: il Dirigente scolastico sovrintende, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all’attivazione dell’azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti.

L’ampio significato delle disposizioni sopra riportate non fa sorgere molti dubbi sulla fondatezza giuridica della tesi che assegna al Dirigente scolastico l’obbligo, non soltanto la facoltà, di assumere decisioni e adottare provvedimenti che consentano all’istituzione di raggiungere i prescritti standard di qualità degli apprendimenti. Il che è come dire che sarebbe estremamente difficile non convenire sul dovere del Dirigente di verificare che tutti coloro che operano alle dipendenze della scuola adempiano ai loro doveri istituzionali.

La deontologia del docente, poi, non comprende soltanto l’osservanza formale dell’orario settimanale delle lezioni e l’espletamento delle attività funzionali all’insegnamento, ma vuole anche che egli impartisca l’insegnamento perseguendo gli obiettivi di apprendimento fissati nel Piano dell’Offerta Formativa.

Ne deriva che se nessuno mette in discussione l’obbligo del Dirigente scolastico di verificare se il docente rispetta gli orari servizio, allo stesso modo non si potrà contestare che egli abbia anche l’obbligo di verificare se, nell’espletamento della didattica d’aula, il docente applica strategie didattiche che possano consentire agli alunni di raggiungere, per quanto possibile, gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF.

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