di Fabio Scrimitore
Il quesito, formulato da una insegnante di scuola secondaria di secondo grado, riguarda i criteri per il censimento, nell’Anagrafe delle prestazioni, degli incarichi conferiti al personale docente e ATA.
Il criterio fondamentale può essere così riassunto: tutto il personale appartenente ai ruoli della Pubblica Istruzione (comparto ministero e comparto scuola) è interessato alla rilevazione dell’Anagrafe delle prestazioni, nel momento in cui si trova ad espletare un qualunque incarico (anche occasionale ed a titolo gratuito) che esuli dai propri compiti e doveri d’ufficio.
Tale criterio può essere dedotto dall’art. 53, comma 12°, del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001, che così recita: Le pubbliche amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Si ribadisce che fra gli incarichi sopra considerati non debbono ritenersi compresi quelli che rientrano nei compiti e nei doveri d’ufficio.
Ne consegue che al quesito proposto dovrà darsi risposta negativa se si dimostrerà che gli incarichi ai quali ci si riferisce rientrino nei doveri o nei compiti d’ufficio del personale scolastico.
Orbene, l’autrice del quesito ha preso in considerazione due generi di incarichi:
a – incarichi conferiti dal Dirigente scolastico al personale interno, docente ed ATA, retribuiti con risorse economiche per compensi accessori;
b – incarichi retribuiti con finanziamenti U.E. o regionali.
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