di Fabio Scrimitore
Il quesito, proposto da una docente collaboratrice del Dirigente scolastico, riguarda il diritto alla retribuzione di un supplente durante le vacanze di fine d’anno.
Il caso proposto è quello di un supplente che ha sostituito un’insegnante per un tempo apprezzabilmente lungo, che si è protratto sino all’ultimo giorno di lezione che ha preceduto il periodo delle vacanze di Natale e di fine d’anno. L’insegnante titolare – si legge nel quesito – è rientrata formalmente a scuola durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, anche se non ha prodotto alcuna certificazione. La stessa insegnante, però, non ha ripreso servizio il 7 gennaio 2014 ed è stata assente sino al successivo 13 gennaio.
Ciò premesso, l’autrice del quesito ha chiesto di sapere se il supplente abbia diritto al pagamento dei ratei di stipendio per i giorni di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.
Completiamo il quesito ipotizzando che martedì, 7 gennaio 2014, primo giorno di ripresa delle lezioni, la docente titolare non abbia ripreso servizio e che, in conseguenza, la scuola abbia confermato lo stesso supplente.
Ebbene, la risposta va data alla luce del 3° comma dell’art. 40 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Scuola, il quale così dispone: Qualora il docente si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione dalle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
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