• martedì , 3 Dicembre 2024

Scuola paritaria

Competenze del Gestore e del Coordinatore didattico

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la differenza funzionale fra il Gestore e il Coordinatore didattico della scuola paritaria.       

L’autore del quesito ha chiesto di sapere se la convocazione e la gestione del Collegio dei docenti di una scuola dell’infanzia paritaria competano al Coordinatore didattico oppure al Gestore della stessa scuola.

La risposta è questa: il Collegio può essere convocato soltanto dal Coordinatore didattico.

Lo si afferma con certezza: per averne conferma, basta analizzare la diversità delle funzioni che l’ordinamento scolastico attualmente in vigore assegna alle disomogenee figure del Gestore e del Coordinatore didattico d’una scuola paritaria.

Appare evidente, in primis, l’enfasi con la quale il Regolamento sulla parità scolastica – che è stato approvato con il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 -, alla lettera h) dell’art.1, pone la nomina del Coordinatore didattico fra le condizioni, senza le quali non può essere concessa la parità alla scuola non statale.

E questo perché l’attività formativa della scuola non si risolve in una semplice giustapposizione delle singole attività di insegnamento, ma si realizza in una dimensione collegiale, nella quale le specificità professionali degli insegnanti vengono orientate dall’azione del Coordinatore didattico verso le mete educative esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa.

Soltanto le attività didattiche che si svolgono nelle istituzioni meramente private,  che notoriamente non hanno nessuna pretesa di riconoscimento legale delle attività che realizzano, non necessitano di alcun coordinamento didattico, perché la funzione di queste istituzioni è diretta al recupero delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in singole discipline scolastiche, e non certo alla formazione complessiva della persona che attraversa le diverse fasi dell’età evolutiva.

Ne discende che la prima e fondamentale caratterizzazione, che distingue la funzione del Coordinatore didattico da quella del Gestore della scuola paritaria, è la competenza didattica, competenza, questa, non affatto richiesta al Gestore, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008.

Parallelamente si potrà constatare come tale D.M. n. 83/2008 non contempli alcun requisito – a parte il godimento dei diritti civili e politici –  in capo al Gestore, al quale non viene richiesto neppure il possesso di un determinato titolo di studio o professionale: può assumerne le funzioni un Premio Nobel, come pure un sacrestano.

Per il Coordinatore didattico, invece, il D.M. n.83 pretende il possesso di esperienza didattica e di competenze didattico-pedagogiche adeguate; per la scuola primaria, in particolare, il D.M. vuole che il Coordinatore didattico possegga uno dei titoli richiesti per insegnare in quell’ordine scolastico.

Non va sottovalutato, poi, neppure che il Coordinatore didattico, in quanto fornito dei predetti titoli, può assumere su di sé anche la funzione di Gestore della stessa scuola paritaria. Il contrario (che, cioè, il Gestore assuma anche le funzioni di Coordinatore didattico) può avvenire soltanto se egli possegga i titoli per insegnare nella medesima scuola. L’esperienza dimostra che non è molto comune che il Gestore d’una scuola paritaria ne sia anche il Coordinatore.
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