di Marco Graziuso
Dal 6 aprile 2014, chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art.25 bis del DPR 313/2002.
Una volta lasciateci alle spalle la comprensibile confusione e le fibrillazioni della prima ora, ci sembra opportuno illustrare nel dettaglio la norma in questione per facilitarne la corretta applicazione e sgombrare il campo da ogni possibile dubbio o incertezza.
Nozioni generali
Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti definitivi di condanna nonché di altri provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
• certificato generale, che contiene provvedimenti definitivi in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e civile);
• certificato penale, che contiene i provvedimenti penali definitivi di condanna;
• certificato civile, che contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (che non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i relativi ricorsi.
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