• martedì , 16 Luglio 2024

Conclusione di procedimento disciplinare

Il quesito, redatto da un funzionario di un Ufficio scolastico regionale, riguarda i possibili effetti di un procedimento disciplinare in corso.

di Fabio Scrimitore

È stata disposta la sospensione cautelare dal servizio nei confronti di un assistente amministrativo, ai sensi dell’art. 55 ter, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo che è derivato dalle integrazioni e dalle modificazioni successivamente intervenute.

La sospensione cautelare avrà effetto sino al momento in cui sarà definito il provvedimento che concluderà il procedimento disciplinare.

Il funzionario dell’Ufficio scolastico regionale ha chiesto di conoscere gli effetti della probabile sanzione disciplinare conclusiva del predetto procedimento; in particolare, desidera sapere come dovrà essere considerato il periodo in cui l’assistente amministrativo è stato assente per effetto della sospensione cautelare; infine, all’autore del quesito interessa sapere se il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare sarà utile ai fini sia della carriera che della pensione.

La circostanza che la sospensione cautelare sia stata disposta ai sensi dell’art. 55-ter del Decreto legislativo n. 165/2001 fa ritenere che, per il medesimo fatto contestato all’assistente dall’Amministrazione scolastica, stia procedendo anche l’autorità giudiziaria, perché il citato articolo riguarda specificamente  i rapporti che intercorrono fra i procedimenti disciplinari e quelli penali.

Gli elementi forniti fanno presumere che gli addebiti mossi al dipendente scolastico non siano di particolare gravità, sicché si potrà ritenere che il procedimento disciplinare e quello penale procedano indipendentemente l’uno dall’altro.

Si potrà ipotizzare inoltre, con buona probabilità di restar nel vero, che il procedimento disciplinare si concluderà prima che intervenga la sentenza penale.

Si dovrà considerare, allora, che il procedimento disciplinare si potrà concludere con uno dei provvedimenti che si elencano:

a) archiviazione del procedimento;

b) irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 93 del CCNL 29 novembre 2007 (rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa di importo variabile sino al massimo di quattro ore di retribuzione; sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, sino a dieci giorni; licenziamento con preavviso; licenziamento senza preavviso);

c) irrogazione di una delle sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, che ha introdotto i seguenti nuovi illeciti disciplinari: rifiuto ingiustificato a testimoniare o a collaborare ad un procedimento disciplinare in corso anche presso altre P.A.; violazione degli obblighi di prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna della P.A.  al risarcimento del danno; grave danno al funzionamento dell’ufficio per inefficienza e incompetenza professionale, accertata tramite il sistema di valutazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; assenza ingiustificata per più di tre giorni, o mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’amministrazione; insufficiente rendimento; falsa attestazione della presenza in servizio ovvero giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa, produzione di documenti o dichiarazioni false per ottenere l’assunzione o in caso di avanzamento di carriera; ripetizione, in ambienti di lavoro, di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o, comunque, lesive dell’onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva che preveda l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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