di Antonio SantoroLa Legge 5 febbraio 1992
, n. 104 (art. 13, comma 6) e il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 315, comma 5) precisano quanto segue:
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli (di intersezione e) di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (riguardante il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni) sottolinea a sua volta – negli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1 – che
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni […]. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
Disposizioni che non lasciano dubbi, evidentemente, e che in concreto significano:
a) l’insegnante di sostegno è una risorsa a disposizione e, quindi, al servizio dell’intera sezione, o classe,: una competenza professionale alla quale – per la specializzazione acquisita – è affidato il compito, prevalente ma non esclusivo, di promuovere e coordinare il lavoro di progettazione e realizzazione di percorsi differenziati per gli alunni diversamente abili;
b) i docenti curricolari devono condividere, con i colleghi di sostegno, la responsabilità dell’azione educativa a favore dei disabili e quella della valutazione degli stessi.
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