• domenica , 22 Dicembre 2024

Part-time verticale e gestione assenza per malattia

di Agata Scarafilo

ABSTRACTNel caso di l’espletamento del servizio in regime part-time, la corretta gestione delle assenze, in particolare quelle legate alla malattia, ha sempre creato dubbi e perplessità. Infatti, non è un caso che per tale circostanza (part-time ed assenza per malattia) diverse sono state le richieste di chiarimento inviate dalle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali le Scuole, all’Aran. Di recente, inoltre, la Cassazione, con sentenza n. 26634 del 14 ottobre 2024, ha evidenziato quanto sia importante il giusto calcolo dei giorni di assenza per malattia, qualora si presti servizio in regime di “part-time verticale”, in considerazione soprattutto dell’automatismo del licenziamento che si realizza nell’eventualità del superamento del periodo di comporto.

I docenti e gli ATA (con l’esclusione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) entro il 15 marzo di ogni anno (scadenza annuale fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998)  possono fare domanda, secondo le regole stabilite dagli artt. 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, del part-time orizzontale o verticale. Il part-time che sicuramente crea più problemi nella gestione giuridica ed economica delle assenze è quello “verticale”, perché con il part-time orizzontale vi è una semplice riduzione di ore, lasciando invariate le giornate lavorative e di riflesso la gestione delle assenze.

Con il part-time verticale, invece, si riducono i giorni lavorativi (ad esempio tre giornate infrasettimanali) e pertanto la gestione delle assenze diventa più complicata quando abbraccia l’intera settimana lavorativa (ad esempio una malattia continuativa nella settima dal lunedì al venerdì).

L’Aran già in passato (vedasi gli orientamenti applicativi CFC62a, SCU_055 e CFC113d) è intervenuta diverse volte rispondendo a richieste di chiarimento sia sulle modalità di fruizione di alcune tipologie di permesso che sulla questione, più dibattuta, afferente il calcolo del periodo di comporto in caso di malattia del dipendente.

In relazione alla malattia, l’Aran ha chiarito che in caso di part-time verticale i giorni di assenza devono essere proporzionati al numero di giorni lavorativi così anche il numero massimo di giorni di assenza dovrà essere ridotto in modo proporzionale alle giornate previste per il tempo pieno.

A tale riguardo l’Aran ha anche testualmente precisato che: “ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno”.

Con l’orientamento applicativo SCU_055 (specificatamente rivolto alle Scuole), l’Aran aveva già avuto modo di definire, altresì, la questione legata ai certificati medici facendo presente che si dovrebbe considerare, inoltre, se l’assenza sia stata giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in regime di part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate. L’Aran ha ritenuto che solo in quest’ultimo caso le giornate di malattia devono essere considerate separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti. Al contrario, nel caso di certificato unico che ricomprende tutta la settimana (dal lunedì al venerdì in caso di settimana corata), anche se si è tenuti al servizio solo alcuni giorni (ad esempio solo il lunedì, mercoledì e venerdì) i giorni rientranti nel comporto saranno 5 e non già solo 3, in analogia di ciò che accade per chi è in regime full-time se i certificati attestante la malattia sono a cavallo di due settimane, in quanto nel calcolo della vanno annoverati anche il sabato (nel caso di regime di settimana corta) e i festivi (domenica o giorni segnati in rosso dal calendario).

Sempre relativamente al connubio part-time e superamento del periodo di comporto, ossia la durata del periodo in cui vige il divieto di licenziamento, una recente sentenza della Cassazione, la n. 26634 del 14 ottobre 2024, nel trattare di part-time, ha puntualizzato come il superamento del comporto è un motivo autonomo e giustificativo di licenziamento, non assimilabile alle risoluzioni di contratto per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, calcolare bene tale periodo, anche nel caso di part-time verticale (aspetto non sempre ben automatizzato dai gestionali ad uso delle Scuole), consente, da un lato, di non ledere e salvaguardare il diritto del personale dipendente della Scuola e, dall’altro, di ottemperare, in applicazione delle norme contrattuali e della legge, all’automatico licenziamento, nell’eventualità di superamento del periodo massimo fruibile per la conservazione del rapporto di lavoro.

Rif. Normativi

CCNL 19/21

O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998

dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997

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