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Abilitazione all’insegnamento e accesso alle GPS

Analisi e commento del D.L. 30 aprile 2022, n. 36

di Vito Alfonso*

Abstract

A norma del D.L. n.36/2022, per “abilitazione all’insegnamento” si deve intendere l’abilitazione sia alla partecipazione ai concorsi a cattedra sia all’inserimento nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per le quali essa è richiesta. Ne consegue che, per poter accedere alle suddette graduatorie, non basterebbe più il semplice possesso del titolo di studio e dei relativi 24 CFU, essendo richiesto anche il superamento dell’esame conclusivo del percorso di formazione iniziale.

Alle disposizioni normative sulle graduatorie provinciali per le supplenze, introdotte dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e, in particolare, dall’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che apporta modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, hanno fatto seguito le OO.MM. 60/2020 e 112/2022 che hanno delineato, fra l’altro, i presupposti per l’iscrizione degli aspiranti docenti a tempo determinato nella prima o nella seconda fascia di cui si compongono le graduatorie medesime.

Sia l’O.M. 60/2020 che l’OM 112/2022 hanno previsto che l’accesso alla prima fascia sia subordinato al possesso dello specifico titolo di abilitazione ovvero della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità.

Tanto è previsto dall’art. 3, commi 5, 6, 7 e 8, dell’O.M. 60/2020 e dall’art. 3, commi 8, 9, 10 e 11, dell’O.M. 112/2022.

Senonchè le stesse ordinanze richiamate hanno previsto che, per l’iscrizione in seconda fascia, fossero necessari requisiti diversi che, come precisato in ultimo dall’O.M. 112/2022, consistono, per la scuola dell’infanzia e primaria, nella qualifica di studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultino iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. Per le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la seconda fascia è costituita dagli aspiranti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

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