• mercoledì , 14 Agosto 2024

Si può modificare in corso d’anno il piano delle attività del personale ATA?

Il contesto è rappresentato dall’art.55 del CCNL-Scuola del novembre 2007, che regolamenta la riduzione dell’orario di lavoro del personale ATA a 35 ore settimanali

Abstract

Nella mutata prospettiva delle esigenze funzionali della scuola, che si presenti  nel tempo della sospensione della didattica in presenza, il “Piano delle attività del personale ATA”,  approvato dal Dirigente scolastico su proposta del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, potrà essere modificato in corso d’anno, applicando la medesima procedura seguita nella prima redazione dello stesso Piano? 

Al fine di agevolare la comprensione del quesito, si ritiene opportuno premettere la descrizione del contesto al quale esso si riferisce, contesto rappresentato dall’art.55 del CCNL-Scuola del novembre 2007, che regolamenta la riduzione dell’orario di lavoro del personale ATA a 35 ore settimanali.

Il predetto articolo ha una sfera di applicazione limitata alle “istituzioni scolastiche educative (convitti), agli istituti con annesse aziende agrarie ed alle scuole  strutturate con orario di servizio giornaliero  superiore alle 10 ore  per almeno tre giorni  a settimana”.

Si aggiunge, al riguardo, che l’efficacia del su menzionato art. 55 del CCNL-Scuola  del 2007 è stata confermata dall’art. 1, comma 10, del CCNL-Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, con le proposizioni che si trascrivono: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni  contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni  e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

0rbene, il primo comma del citato art. 55 precisa che la riduzione settimanale a 35 ore si adotta in quelle istituzioni in cui opera personale che viene adibito a regimi  di orario  articolati su più turni, oppure a personale coinvolto  in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati  all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o  comprendenti particolari  gravosità.

L’autore del quesito – che è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un Istituto omnicomprensivo, con annessi convitto ed azienda agraria –  ha premesso che, in questo periodo in cui le lezioni non si svolgono in presenza, ma con le modalità proprie della didattica a distanza, l’Istituto si è fatto carico di prevenire il contagio dal virus SARS-Covid-2, riducendo le possibilità di “assembramenti di persone all’interno dei locali scolastici”; in questa prospettiva, sono stati organizzati nell’Istituto gruppi di servizio del personale Ata con orari giornalieri di servizio di 7 ore e12 minuti,  suddivisi in due turni nell’arco della giornata:

primo turno antimeridiano: servizio dalle ore 7.00 alle 14.12;

secondo turno: pomeridiano: dalle ore 11.48 alle 19.00.

Tanto premesso, il suddetto Direttore sga ha chiesto di sapere se sia  legittimo ricondurre  tale diritto solo ai periodi in cui vi sono le attività didattiche in presenza  e non  anche ai periodi  di DAD, nei quali non vi è una effettiva esigenza di servizio, ma la necessità scaturisce dal limitare gli assembramenti  per evitare il diffondersi del Coronavirus”.

Si risponde al quesito tenendo conto che, alla luce delle norme sopra citate, la riduzione da 36 a 35 delle ore settimanali del personale ATA può essere adottata per: a)  ampliare i servizi all’utenza; b) compensare la particolare gravosità di taluni servizi.

Si può presumere che al  tempo di sospensione delle attività didattiche in presenza, con conseguente adozione della didattica a distanza, è improbabile che la scuola avverta la necessità di ampliare i servizi all’utenza, dal momento che l’esperienza autorizza a ritenere che l’assenza degli allievi dalle aule reali possa comportare una ridotta affluenza dei genitori a scuola.

Similmente, si può presumere che l’assenza degli allievi dalle aule potrà ridurre, e non aggravare,  i servizi scolastici.

Queste considerazioni dovrebbero costituire oggetto di valutazione da parte degli Organi scolastici competenti che, secondo l’articolo 53 del sopra citato CCNL-Scuola del 2007, hanno l’onere di fissare le modalità di prestazione dell’orario di lavoro del personale ATA.

Come “All’inizio dell’anno scolastico – si legge nel citato art.53 – il Dsga formula una proposta di “Piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, sentito il personale Ata”, e come “Il Dirigente scolastico , verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il Piano  delle attività”, allo stesso  modo e nella stessa successione cronologica , Il Direttore sga, sentito il personale ATA, ed il Dirigente scolastico – nella sua funzione monocratica – potranno integrare il predetto Piano delle attività se riterranno che l’originaria articolazione in due turni, antimeridiano e pomeridiano, dell’orario di servizio del personale Ata durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza non corrisponda alle esigenze di ampliare i servizi all’utenza, né sia idoneo a compensare particolari gravosità di taluni servizi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

 CCNL-Scuola 2007

 CCNL-Istruzione e Ricerca 2018

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