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Temporizzazione dei DSGA: una questione irrisolta

Una recente interrogazione parlamentare ripropone il problema delle pesanti decurtazioni dell’anzianità di servizio di cui sono vittima i cosiddetti DSGA “temporizzati”

di Agata Scarafilo

L’annosa questione della temporizzazione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), al centro di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, promossa dai parlamentari Villani, Del Sesto e Nappi. I tre parlamentari hanno chiesto, nella seduta del 20 aprile scorso, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro delle Finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di sapere se intendano valutare l’opportunità di adottare iniziative di competenza, per assicurare a stretto giro, l’applicazione nel comparto scuola, dell’articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL, garantendo così anche ai DSGA temporizzati (inquadrati nel profilo prima del 2003) il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, stante anche a quanto indicato nell’art. 4 del DPR n. 399 del 1988.

La questione, che ormai si strascina da anni, ha registrato numerosi ricorsi (vari gradi di giudizio), alcuni dei quali, a dimostrazione della validità dei supporti giuridici, sono andati addirittura a buon fine. Altri sono stati respinti.

Ricordiamo che i DSGA del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 1° settembre 2000, ai sensi dell’articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999 ed è stato applicato loro il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell’articolo 8 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell’anzianità di servizio. Le conseguenze per alcuni di loro sono state devastanti: DSGA con 40 anni di servizio hanno visto recedere di 15/18 anni di servizio rispetto alla collocazione nel gradone del CCNL, che definisce lo stipendio contrattuale.

Nell’interrogazione, i tre parlamentari, interessati da un comitato nazionale costituitosi per risolvere la questione, sottolineano come l’istituto della «temporizzazione» è un atto dovuto dell’amministrazione quando un dipendente passa da un profilo inferiore ad uno superiore, mentre l’istituto della «ricostruzione della carriera» è un diritto del dipendente e viene esercitato se il trattamento economico derivante dalla stessa è più favorevole rispetto alla temporizzazione (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399).

Nel caso specifico, l’interrogazione parlamentare pone in evidenza come: “l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell’articolo 66, comma 6, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 ». La disposizione del citato articolo 66 espressamente richiama l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 ed è stata confermata dall’articolo 142 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 24 luglio 2003, secondo il quale continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’articolo 66, commi 6 e 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995. Il Ministro dell’istruzione, con circolare n. 5491 del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio e quindi l’applicazione del citato articolo 66 in favore dei Dsga, inquadrati a partire dal 1° settembre 2003, escludendo in modo discriminatorio i Dsga inquadrati prima del 2003”.

Insomma, una evidente ed ingiusta sperequazione che andrebbe sicuramente sanata.

5 Comments

  1. Luciana Regge
    23 Aprile 2021 at 21:03

    Speriamo che stavolta si risolvi definitivamente la questione e tutti noi Dsga immessi in tale ruolo dal 1/9/2000 possiamo vederci ricostruita la carriera. Grazie all’Onorevole Villani per l’interessamento.

  2. Concetto Celeste
    1 Maggio 2021 at 21:26

    Grazie all’onorevole Villani per l’interessamento.
    È un’ingiustizia inaccettabile, speriamo possa definirsi al più presto.
    Corrado Celeste

  3. Antonio Brunaccini
    25 Agosto 2021 at 00:23

    E che dire allora dei dsga provenienti dagli ex enti locali che nell’anno 2000 transitarono allo Stato ( circa 1300) , che contrariamente a quanto riconosceva loro la legge 124 / 1999 art. 8 , e cioè l’intera anzianità maturata nelle scuole ( licei scientifici, geomerri, istituti nautici ed istituti tecnici commerciali) dove avevano prestato servizio in qualità di Segretari d’Istituto fino al 1999, si videro temporizzare l’anzianità sia nel luglio 2000( accordo Aran-cgil-cisl-uil-snals) che nel 2003( passaggio a dsga) con conseguenze sulla carriera catastrofiche. Dopo 21 anni e dieci sentenze CEDU favorevoli ( ultima di gennaio 2020 ” Cicero ed altri” i ancora non si vedono riconoscere l’anzianità maturata negli ex enti locali. UNA VERA VERGOGNA TUTTA ITALIANA!!.

  4. Irene Ludovico
    15 Settembre 2021 at 21:52

    Grazie all’onorevole Villani per l’interessamento, spero che si risolva al più presto questa ingiusta penalizzazione che in tanti abbiamo subito.

  5. Daniela De Peccol
    22 Novembre 2022 at 13:58

    Non c’è nulla di più odioso che essere oggetto di discriminazione, o peggio di grossolani errori dovuti a mancanza di cognizione, superficialità ed approssimazione (come forse è successo quando è stato varato quel provvedimento discriminatorio). Noi DSGA assunti prima del 2003 e destinatari quindi di un ingiusto provvedimento di temporizzazione dei servizi pregressi, abbiamo subito un considerevole taglio dell’anzianità di carriera e per questo motivo alcuni di noi non raggiungeranno mai l’ultimo gradone retributivo pur avendo lavorato anche più quarant’anni.Ringrazio davvero i parlamentari Villani, Del Sesto e Nappi che si sono fatti portavoce di tale discriminazione che, ricordo, riveste anche un profilo di incostituzionalità e spero che le istituzioni capiscano che siamo, oltre che lavoratori al servizio esclusivo dello Stato, anche cittadini pensanti che giudicano con cognizione l’operato del governo del paese in cui vivono. Personalmente ai giovani cervelli dico: avete ragione a cercare all’estero maggiori soddisfazioni di quelle che questo paese vi può dare…

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