Di Agata Scarafilo
Abstract
Al fine di conciliare l’organizzazione della scuola con il legittimo diritto di assentarsi dal lavoro ai sensi dell’art.33 della Legge 104/92, i relativi permessi retribuiti devono essere sempre programmati, tranne nei casi di urgenza documentati.
I permessi retribuiti, concessi ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 (vedasi anche D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011), sono senza ombra di dubbio un diritto rappresentativo di un valore sociale e civile e garantiscono un’assistenza, sia pur limitata alle sole giornate di fruizione, ai soggetti disabili con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge 104/1992).
Un diritto di assentarsi per tre giorni dal proprio lavoro (nel nostro caso, la scuola) che, tuttavia, deve conciliarsi con l’organizzazione dell’attività lavorativa. Un dato, questo, ben evidenziato dalla Circolare INPS n. 45 del 01/03/2011 che, a seguito delle modifiche apportate con l’art. 24 della Legge 183/2010 all’art. 33 della Legge 104/1992, ha precisato che detti permessi devono essere programmati, eccetto casi di urgenza documentati, nell’arco temporale del mese nel quale se ne vuole beneficiare.
Precisamente, la citata circolare INPS, al punto 2.1 (disposizioni comuni), così recita:
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