• sabato , 23 Novembre 2024

Covid 19, Tar Puglia: scuole aperte e didattica a distanza su richiesta delle famiglie

I giudici amministrativi di Bari hanno dichiarato “improcedibile” l’istanza di sospensione dell’ordinanza con cui il governatore, lo scorso 28 ottobre, aveva disposto la chiusura: “Superata da quella del 6 novembre”. Emiliano: “Soddisfatto, legittimata la Did”

BARI – In Puglia, per effetto della pronuncia del Tar, le scuole del primo ciclo di istruzione rimangono aperte, fermo restando che spetta ai genitori degli alunni e degli studenti la decisione sulla frequenza: potrà essere in presenza oppure a distanza a seconda della decisione delle famiglie.

I giudici della sezione di Bari hanno dichiarato “improcedibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza con cui il governatore Michele Emiliano, lo scorso 28 ottobre, aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per contenere la diffusione del Covid 19, perché quel provvedimento è stato di fatto superato da quello che lo stesso presidente della Regione ha firmato il 6 novembre, tre giorni dopo l’ultimo Dpcm che resta in vigore sino al prossimo 3 novembre.

GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA SEZIONE DEL TAR DI BARI DOPO IL RICORSO DEL CODACONS LECCE

La pronuncia è della Terza sezione del Tribunale amministrativo per la Puglia, sede di Bari, presieduta da Orazio Ciliberti, ed è arrivata dopo la camera di consiglio del 18 novembre scorso, tenutasi in modalità da remoto (relatrice Rosaria Palma).

I giudici si sono espressi sul ricorso proposto dall’associazione Codacons Puglia di Lecce e da un gruppo di genitori, tutti rappresentati dall’avvocata Luisa Carpentieri, contro la Regione Puglia, difesa dalle avvocate Isabella Fornelli e Rossana Lanza e contro il Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.

Ad adiuvandum sono intervenuti il Coordinamento nazionale degli insegnanti specializzati, l’Associazione Difesa dei Diritti e Associazione europea ed extraeuropea operatori specializzati, difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino.

Codacons e genitori costituiti in giudici chiedevano l’annullamento dell’ordinanza del presidente della Regione Puglia del 28 ottobre 2020 (la numero 407) “con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia”. E, di conseguenza, della nota inviata da Emiliano all’Ufficio scolastico regionale.

NON AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI INTERROGATORIO DEL GOVERNATORE DELLA PUGLIA

I giudici hanno prima di tutto ritenuto “non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero formulata dalla Regione Puglia”: Emiliano, nei giorni scorsi, aveva chiesto di essere ascoltato per spiegare le ragioni alla base della decisione di chiudere tutte le scuole e non solo quelle del secondo ciclo, così come previsto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il Tar ha deciso in questi termini “anche in considerazione della evidente improcedibilità della domanda cautelare per effetto della sopravvenienza, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare, della ordinanza regionale 413/2020”, vale a dire del nuovo provvedimento firmato da Emiliano in data 6 novembre.

I giudici hanno evidenziato che questa ordinanza, “ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che ne hanno fatto istanza, non può essere imposta la didattica in presenza e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”.

LA VECCHIA E LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

La nuova ordinanza della Regione Puglia, inoltre, “è stata resa – scrivono sempre i giudici – sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella regione successiva a quella fotografata nella precedente”. La vecchia ordinanza, in ogni caso, ha “perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre, siccome l’articolo 3 del Dl 19/2020 richiamato peraltro espressamente nell’ordinanza regionale impugnata, è inequivoco nel limitare l’efficacia delle misure regionali – più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico – fino al momento dell’adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1 Dl 19/2020”.

Tra l’altro, le nuove prescrizioni regionali, efficaci dal 7 novembre sino al prossimo 3 dicembre, non sono state oggetto di motivi aggiunti. Questione di natura squisitamente tecnica, ma il risultato finale è che le scuole in Puglia restano aperte, ma spetta ai genitori degli alunni e degli studenti del primo ciclo la decisione sulla frequenza in presenza oppure a distanza.

EMILIANO: “SODDISFATTO, TAR HA LEGITTIMATO LA DIDATTICA A DISTANZA”

“Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari”

Ha detto il governatore della Regione Puglia, entrato in conflitto con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo aver firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. “Il Tar ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie”.
“Il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm”, ha spiegato Emiliano. “La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza attualmente vigente. Il dpcm può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi”.

Quanto, poi agli attuali rapporti con la ministra, Emiliano ha precisato:

“Lo spirito di collaborazione col ministero della Pubblica Istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata”.

IL CODACONS DI LECCE: “DAL TAR ATTENTA E PONDERATA VALUTAZIONE DALLA PARTE DEI CITTADINI”

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti della sezione di Lecce del Codacons, Antonio Carpentieri in qualità di coordinatore provinciale, e il responsabile della sede, l’avvocato Cristian Marchello: “Ancora una volta il Tar con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso”, si legge nel comunicato stampa scritto a quattro mani.

“Il passaggio è molto tecnico ma il risultato concreto è che le Scuole di Puglia restano aperte e consente ai bambini una sera partecipazione in presenza alle lezioni”, dicono. “Il Tar Bari ha di fatto riconosciuto che l’ordinanza che chiudeva tutte le scuole, e che era l’unica impugnata dal Codacons di Lecce, è di fatto priva di efficacia perché sostituita dal DPCM del 03.11.2020, così come dedotto dall’associazione nel proprio ricorso. Alla luce della decisione del Tar il Codacons di Lecce valuterà le ulteriori iniziative a tutela ed in difesa dei diritti degli studenti e dei cittadini salentini e pugliesi”.

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