Diramate dall’ANAC le linee guida, non vincolanti, per lo svolgimento di consultazioni che consentano di calibrare il fabbisogno reale della stazione appaltante. Trasparenza, concorrenza e non discriminazione le parole chiave
di Marco Graziuso
Con Delibera n. 161 del 6 marzo 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le Linee guida n. 14, “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”, riguardanti quelle procedure propedeutiche e preliminari alle attività negoziali proprie dell’Istituzione scolastica.
Infatti, il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), all’art. 66, così dispone:
- Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi;
- Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Di conseguenza l’ANAC, pur sottolineando che dette Linee guida non sono da considerarsi vincolanti, fornisce utili indicazioni sulle modalità di applicazione e di funzionamento del cosiddetto istituto delle consultazioni preliminari di mercato, finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché all’informazione, rivolta agli operatori, circa le procedure da seguire e i requisiti da possedere.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento